Stai pensando al riscatto del fondo pensione? La tassazione nel 730/2026 segue regole precise: l’aliquota va dal 15% fino al 9%, ma dipende dal tipo di riscatto e dagli anni di adesione. Ecco tutto quello che devi sapere per pagare il meno possibile.
- Il riscatto fondo pensione è soggetto a tassazione separata con aliquota dal 15% al 9%
- L’aliquota si riduce dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il 15°
- Le anticipazioni per spese sanitarie, prima casa e altre esigenze hanno regole diverse
- Il riscatto totale è possibile solo per invalidità permanente o disoccupazione oltre 48 mesi
- Nel 730/2026 le somme vanno dichiarate secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate
Riscatto fondo pensione: come funziona la tassazione
Il D.Lgs. 252/2005 stabilisce le regole fiscali per la previdenza complementare. Quando riscatti il fondo pensione, non paghi l’IRPEF ordinaria. Si applica una tassazione separata con un meccanismo premiale.
L’aliquota di partenza è il 15%. Per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, si riduce dello 0,30%. Il minimo è il 9%, raggiungibile dopo 35 anni nel fondo.
Esempio pratico. Hai aderito al fondo nel 2006? Nel 2026 hai 20 anni di partecipazione. I primi 15 non contano per la riduzione. I successivi 5 valgono uno sconto di 1,50% (5 × 0,30%). La tua aliquota sarà 13,50%.
Attenzione: la tassazione agevolata si applica solo sui contributi dedotti e sui rendimenti già tassati con l’imposta sostitutiva annuale del 20%. I rendimenti maturati non vengono tassati di nuovo al riscatto.
Riscatto totale del fondo pensione: quando è possibile
Non puoi riscattare l’intero fondo quando vuoi. Il riscatto totale del 100% è consentito solo in due casi:
- Invalidità permanente con riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo
- Inoccupazione superiore a 48 mesi dalla cessazione dell’attività lavorativa
In entrambi i casi si applica la tassazione agevolata dal 15% al 9%.
Esiste anche il riscatto parziale al 50%, possibile quando:
- Sei disoccupato da un periodo tra 12 e 48 mesi
- Sei in cassa integrazione guadagni (CIG) ordinaria o straordinaria
- Ti trovi in mobilità
Il riscatto parziale gode della stessa aliquota ridotta. Ti permette di mantenere parte della posizione per il futuro.
Le anticipazioni: un’alternativa al riscatto
Prima di riscattare tutto, valuta le anticipazioni. Sono prelievi parziali senza chiudere la posizione. Il D.Lgs. 252/2005 prevede tre casi:
- Spese sanitarie gravi per te o familiari: fino al 75% del maturato, in qualsiasi momento. Tassazione agevolata dal 15% al 9%
- Acquisto o ristrutturazione prima casa per te o figli: fino al 75%, dopo almeno 8 anni di iscrizione. Tassazione fissa al 23%
- Altre esigenze personali (senza giustificazione): fino al 30%, dopo almeno 8 anni. Tassazione fissa al 23%
La differenza fiscale è significativa. Solo le anticipazioni sanitarie godono dell’aliquota ridotta. Le altre due scontano un 23% fisso, molto meno conveniente.
Tassazione riscatto fondo pensione: cosa indicare nel 730/2026
Hai percepito somme da riscatto o anticipazione nel 2025? Ecco come gestirle nel 730/2026.
Nella maggior parte dei casi, il fondo pensione agisce come sostituto d’imposta. Trattiene l’imposta dovuta e ti versa il netto. Le somme erogate vengono certificate nella Certificazione Unica (CU) rilasciata dal fondo.
Se la tassazione è stata applicata come imposta sostitutiva, queste somme non vanno riportate nel 730. Sono già tassate alla fonte.
Se invece hai chiesto la tassazione ordinaria (opzione possibile per prestazioni in capitale), dovrai dichiarare le somme nel quadro C o D del 730. Segui le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il modello 730/2026.
Regola pratica: controlla la CU del fondo pensione. Voce “imposta sostitutiva”? Sei a posto. Ritenuta “a titolo di acconto”? Devi completare la dichiarazione.
Quando conviene il riscatto e quando no
La domanda chiave: ti conviene riscattare adesso? Ecco i fattori decisivi.
Conviene riscattare se:
- Hai superato 35 anni di partecipazione e paghi solo il 9%
- Sei in reale necessità economica (inoccupazione, invalidità)
- L’importo maturato è contenuto e la rendita vitalizia sarebbe troppo bassa
- Hai già una pensione pubblica adeguata
Conviene mantenere la rendita se:
- Hai meno di 20 anni di iscrizione e l’aliquota supera il 13%
- La pensione INPS è bassa e serve un’integrazione
- Hai un’aspettativa di vita lunga: la rendita paga finché vivi
- Puoi accedere alla RITA (mancano meno di 5 anni alla pensione)
Dato spesso trascurato: ritirando tutto in capitale, paghi subito l’imposta sull’intera somma. Con la rendita, la tassazione si spalma nel tempo.
Domande frequenti
Posso riscattare il fondo pensione se sono ancora occupato?
No. Il riscatto totale richiede inoccupazione oltre 48 mesi o invalidità permanente. Se sei occupato puoi richiedere le anticipazioni (fino al 30% o 75%) dopo 8 anni di iscrizione. In caso di CIG o mobilità, è possibile il riscatto parziale al 50%.
Qual è la differenza tra riscatto e RITA?
La RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) è un’erogazione frazionata del capitale maturato. Spetta a chi ha cessato l’attività e manca meno di 5 anni alla pensione di vecchiaia (10 anni se inoccupato da oltre 24 mesi). Gode della stessa tassazione agevolata dal 15% al 9%, ma viene erogata in rate fino al pensionamento.
Il riscatto del fondo pensione fa cumulo con altri redditi nel 730?
No, se soggetto a tassazione sostitutiva. Le somme tassate con aliquota dal 15% al 9% non concorrono al reddito complessivo IRPEF. Non influenzano lo scaglione né le detrazioni. È uno dei principali vantaggi fiscali dei fondi pensione.
Hai trovato utile questa guida? Salvala o condividila con chi sta valutando il riscatto del fondo pensione. Le scelte previdenziali si fanno una volta sola: meglio farle con le informazioni giuste.
Le informazioni pubblicate hanno scopo esclusivamente divulgativo. Per decisioni previdenziali o finanziarie personali, si consiglia di rivolgersi a un CAF, patronato o consulente abilitato.
Fonte: Agenzia delle Entrate — Istruzioni modello 730/2026; D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 — Disciplina delle forme pensionistiche complementari.