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Assegno sostitutivo accompagnatore militare 2026: importi INPS

assegno sostitutivo accompagnatore militare 2026

Se sei un grande invalido di guerra o per servizio e hai diritto all’accompagnatore militare, puoi rinunciarvi. In cambio ricevi un assegno sostitutivo accompagnatore militare 2026 mensile. L’INPS ha aggiornato importi e modalità di richiesta: ecco tutto quello che devi sapere per non perdere nemmeno un euro.

In Sintesi

  • Cos’è: assegno mensile alternativo all’accompagnatore militare, riservato ai grandi invalidi di guerra o per servizio.
  • A chi spetta: invalidi iscritti alla Tabella E, lettere A e B, del DPR 834/1981.
  • Importo 2026: rivalutato ISTAT, erogato in 12 mensilità dall’INPS.
  • Come richiederlo: domanda telematica sul portale INPS o tramite patronato.
  • Compatibilità: cumulabile con Legge 104 e, in alcuni casi, con l’indennità di accompagnamento.

Cos’è l’assegno sostitutivo accompagnatore militare 2026

L’assegno sostitutivo è una prestazione economica che sostituisce l’invio di un militare di leva come accompagnatore. È stato introdotto dalla Legge 288/2002 dopo l’abolizione della leva obbligatoria.

I grandi invalidi che prima avevano diritto a un accompagnatore militare personale oggi ricevono una somma mensile equivalente. Lo Stato riconosce così un sostegno concreto a chi ha sacrificato la propria integrità fisica.

In pratica, l’assegno copre le spese per un aiuto privato, familiare o professionale. Si tratta di un riconoscimento economico pensato per garantire assistenza quotidiana.

Chi ha diritto all’assegno sostitutivo: requisiti 2026

La prestazione è riservata a una platea ristretta e ben definita dalla normativa. Hanno diritto all’assegno sostitutivo accompagnatore militare 2026:

  • I grandi invalidi di guerra ascritti alla Tabella E, lettere A e B, allegata al DPR 834/1981.
  • I grandi invalidi per servizio con le stesse caratteristiche cliniche, equiparati ai militari di guerra.
  • I soggetti con patologie che richiedono assistenza continuativa: cecità assoluta, amputazioni multiple, paralisi gravi, lesioni cerebrali invalidanti.

Non serve essere ex militari in senso stretto. La norma si applica anche a civili vittime di eventi bellici o di servizio, riconosciuti dal Ministero della Difesa o dell’Economia.

Quanto spetta: importi aggiornati al 2026

L’importo dell’assegno è rivalutato ogni anno in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Per il 2026 l’INPS ha comunicato i nuovi valori con il messaggio di aprile.

L’adeguamento tiene conto del costo della vita. L’assegno viene erogato mensilmente, per dodici mensilità, direttamente sul conto corrente del beneficiario.

In alternativa, è possibile scegliere il bonifico domiciliato presso Poste Italiane. Gli arretrati spettanti dal 1° gennaio 2026 vengono ricalcolati d’ufficio e liquidati nei cedolini successivi.

Per conoscere l’importo esatto spettante nel tuo caso:

  • Consulta il tuo fascicolo previdenziale sul sito INPS con SPID, CIE o CNS.
  • Richiedi un estratto al patronato di fiducia.

Come presentare domanda per l’assegno sostitutivo

La domanda si presenta esclusivamente in via telematica. Ecco le tre strade possibili:

  1. Portale INPS: accedi con SPID almeno di livello 2, CIE o CNS. Cerca il servizio “Assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare” e compila la domanda online.
  2. Patronato: rivolgiti gratuitamente a CAF, ACLI, INCA, ITAL o altro patronato riconosciuto. Si occuperanno loro di tutta la procedura.
  3. Contact Center INPS: chiama il numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o 06 164 164 (da mobile) per assistenza.

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

  • Il verbale della commissione medica che attesta l’ascrizione alla Tabella E lett. A o B.
  • Un documento d’identità in corso di validità.
  • Il codice IBAN per l’accredito.
  • Se richiesta, la certificazione aggiornata dell’ASL.

Compatibilità con altre prestazioni

Una domanda ricorrente: l’assegno sostitutivo si può cumulare con altri benefici? La risposta è sì, nella maggior parte dei casi.

  • Legge 104/1992: pienamente compatibile. Permessi lavorativi e agevolazioni fiscali restano intatti.
  • Indennità di accompagnamento (Legge 18/1980): la compatibilità dipende dalla natura delle prestazioni. In genere non si cumulano se riferite alla stessa causa invalidante, ma è possibile l’opzione per la prestazione più favorevole.
  • Pensione di guerra o privilegiata: sempre compatibili, perché l’assegno sostitutivo è una prestazione aggiuntiva, non una pensione.
  • Agevolazioni fiscali auto (Legge 104): IVA agevolata al 4%, esenzione bollo, detrazione IRPEF restano valide.

Il consiglio pratico: prima di rinunciare a una prestazione per sceglierne un’altra, chiedi sempre un parere a un patronato. Un errore di valutazione può costare migliaia di euro l’anno.

Domande frequenti

L’assegno sostitutivo si può richiedere anche se ricevo già l’indennità di accompagnamento?

Dipende dal titolo della prestazione. Se l’indennità di accompagnamento deriva dalla stessa invalidità che dà diritto all’assegno sostitutivo militare, in genere bisogna scegliere quale delle due ricevere (opzione per la più favorevole).

Se invece le cause sono diverse o autonome, la cumulabilità è possibile. Rivolgiti a un patronato per una valutazione personalizzata.

L’assegno è tassato IRPEF?

No. L’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare è esente da IRPEF, come previsto per le prestazioni a favore di invalidi di guerra e per servizio.

Non va dichiarato nel modello 730 né nel modello Redditi. In molti casi non concorre alla formazione del reddito per il calcolo ISEE.

Cosa succede se il beneficiario muore?

L’assegno è una prestazione personale e cessa alla morte del titolare. Gli eredi hanno diritto solo alle mensilità maturate e non ancora riscosse fino al mese del decesso.

Le somme devono essere richieste con apposita domanda di ratei maturati e non riscossi all’INPS.

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Hai un familiare grande invalido di guerra o per servizio? Condividi questa guida con chi potrebbe averne diritto: è un sostegno economico importante che troppo spesso resta ignorato per mancanza di informazione.

Disclaimer: Le informazioni pubblicate hanno scopo esclusivamente divulgativo. Per decisioni previdenziali o finanziarie personali, si consiglia di rivolgersi a un CAF, patronato o consulente abilitato.

Fonte ufficiale: INPS – Assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare: nuovi importi 2026 e Legge 27 dicembre 2002, n. 288.

Le informazioni pubblicate hanno scopo esclusivamente divulgativo. Per decisioni previdenziali o finanziarie personali, si consiglia di rivolgersi a un CAF, patronato o consulente abilitato.