L’acconto IMU giugno 2026 scade il 16 giugno e si calcola versando il 50% dell’imposta complessiva pagata nel 2025, in attesa delle delibere comunali con le nuove aliquote. I pensionati proprietari della sola prima casa non di lusso (categorie diverse da A/1, A/8 e A/9) sono esenti dal pagamento.
In sintesi
- Scadenza acconto IMU: martedì 16 giugno 2026
- Come si calcola: 50% dell’IMU totale versata nel 2025, in attesa delle aliquote 2026 definitive
- Esenzione prima casa pensionati: opera per immobili non di lusso, anche con parente convivente o affittuario, secondo la Cassazione
- Anziani in casa di riposo: esenzione confermata se si mantiene la residenza nell’immobile o se il Comune lo prevede
- Comodato a figli: riduzione del 50% della base imponibile a precise condizioni
- Aliquote ufficiali: consultabili sul portale MEF della fiscalità locale
Acconto IMU giugno 2026: cos’è e perché riguarda i pensionati
L’IMU (Imposta Municipale Propria) è il tributo che ogni proprietario di immobili in Italia versa al Comune dove si trova il fabbricato o il terreno. È disciplinata dalla Legge 160/2019, articolo 1, commi 738-783, che ne ha riscritto integralmente le regole dal 2020.
Il pagamento si articola in due rate:
- Acconto IMU: da versare entro il 16 giugno 2026
- Saldo IMU: da versare entro il 16 dicembre 2026
Per molti pensionati la scadenza di giugno è un momento di verifica. Chi è esente perché ha solo la prima casa? Chi deve pagare qualcosa per la seconda abitazione al mare, per la casa ereditata o per l’immobile dato in uso al figlio?
Capire bene aliquote ed esenzioni, prima del 16 giugno, evita errori di calcolo, ravvedimenti operosi e versamenti più alti del dovuto.
Pensionati esenti IMU: la prima casa “non di lusso”
La regola di base è semplice: l’IMU non si paga sull’abitazione principale, cioè la casa in cui il proprietario e il suo nucleo familiare hanno residenza anagrafica e dimora abituale.
L’esenzione, però, ha un limite: non si applica agli immobili classificati nelle categorie catastali considerate “di lusso”, ossia:
- A/1 – Abitazioni di tipo signorile
- A/8 – Abitazioni in ville
- A/9 – Castelli e palazzi di pregio
Per queste tre categorie l’IMU è dovuta anche se l’immobile è prima casa, con aliquota ridotta deliberata dal Comune e detrazione di 200 euro prevista dalla legge.
Un punto spesso poco chiaro riguarda la presenza di altri occupanti. La Corte di Cassazione, con orientamenti consolidati e ribaditi anche in pronunce del 2026, ha chiarito che la presenza di un affittuario in una porzione dell’immobile non fa decadere l’esenzione, purché il proprietario continui ad avervi residenza e dimora abituale.
Lo stesso principio vale quando in casa convive un parente che paga un canone simbolico: ciò che conta è dove vive davvero il pensionato proprietario.
Pensionati in casa di riposo: l’esenzione si conserva
È uno dei casi più frequenti per chi si avvicina ai 70-75 anni. Il pensionato che si trasferisce in una RSA o in una casa di riposo, ma mantiene la residenza anagrafica nell’abitazione di proprietà, in molte realtà non perde l’esenzione IMU.
La norma nazionale lascia ai Comuni la facoltà di considerare “abitazione principale” l’immobile posseduto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario. Condizione: la casa non deve essere locata o data in comodato.
È quindi importante verificare il regolamento IMU del proprio Comune: alcuni applicano l’esenzione automaticamente, altri chiedono una dichiarazione. Quando l’agevolazione è prevista, l’immobile resta IMU-free anche se nessuno lo abita stabilmente, purché non venga affittato a terzi.
Seconda casa, comodato ai figli e immobili sfitti
Tutte le abitazioni diverse dalla prima casa, e quelle classificate come “di lusso”, sono soggette a IMU. Per i pensionati con una seconda abitazione (casa al mare, in montagna, ereditata) il versamento dell’acconto è quasi sempre dovuto.
Esistono però riduzioni importanti:
- Comodato gratuito a figli o genitori: riduzione del 50% della base imponibile se l’immobile è dato in uso a un familiare in linea retta di primo grado che vi pone residenza e dimora abituale. Il contratto deve essere registrato, il comodante deve possedere al massimo un’altra abitazione nello stesso Comune e questa deve essere la sua prima casa.
- Immobili locati a canone concordato: imposta ridotta al 75%, se previsto dalla delibera comunale.
- Fabbricati inagibili o inabitabili: base imponibile dimezzata, previa dichiarazione al Comune.
- Fabbricati di interesse storico-artistico: base imponibile ridotta del 50%.
Aliquote IMU 2026 e calcolo dell’acconto per i pensionati
Le aliquote IMU non sono uguali in tutta Italia. Ogni Comune può variarle entro un intervallo fissato dalla legge:
- Aliquota di base: 0,86% (8,6 per mille)
- Aliquota massima: 1,06% (10,6 per mille), aumentabile di un ulteriore 0,08% solo in casi specifici
- Abitazione principale di lusso (A/1, A/8, A/9): 0,5% di base, fino a 0,6%
- Aliquota minima: i Comuni possono azzerare l’aliquota su determinate fattispecie
Per conoscere l’aliquota esatta del proprio Comune, lo strumento ufficiale è il portale del Dipartimento delle Finanze del MEF, sezione “Fiscalità locale”: riporta tutte le delibere IMU vigenti, comune per comune, con le aliquote e le agevolazioni applicabili.
Per l’acconto IMU di giugno 2026, in attesa che molti Comuni pubblichino le delibere definitive, la regola operativa è una sola: versare il 50% dell’IMU complessivamente dovuta per il 2025. Eventuali differenze saranno conguagliate con il saldo di dicembre, quando saranno note tutte le aliquote 2026.
Esempi pratici di calcolo
| Situazione | Rendita catastale | IMU 2025 totale | Acconto giugno 2026 |
|---|---|---|---|
| Seconda casa al mare, aliquota 1,06% | 650 € | ≈ 1.158 € | 579 € |
| Casa in comodato al figlio (riduzione 50%) | 500 € | ≈ 446 € | 223 € |
| Abitazione principale categoria A/1 (di lusso) | 1.200 € | ≈ 808 € (con detrazione 200 €) | 404 € |
| Immobile inagibile dichiarato, aliquota 0,86% | 400 € | ≈ 289 € | 144 € |
Gli importi sono indicativi: la base imponibile si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5% per 160 (per le abitazioni). Per un calcolo personalizzato è sempre meglio rivolgersi a un CAF.
Come pagare l’acconto IMU: F24 e PagoPA
Il versamento dell’acconto IMU si effettua con il modello F24, anche in modalità telematica tramite home banking, oppure tramite il sistema PagoPA dove disponibile. I codici tributo principali sono:
- 3912 – IMU abitazione principale e pertinenze (solo categorie A/1, A/8, A/9)
- 3918 – IMU altri fabbricati
- 3914 – IMU terreni
- 3916 – IMU aree fabbricabili
L’imposta va indicata per intero a favore del Comune. Fa eccezione l’IMU sui fabbricati di categoria D (immobili produttivi), una parte della quale è destinata allo Stato.
Domande frequenti
Quali sono le aliquote IMU 2026 per i pensionati?
Le aliquote 2026 variano da Comune a Comune, da un minimo dello 0% a un massimo dell’1,06%, più 0,08% in casi specifici. Per conoscere quella esatta del proprio Comune si consulta il portale del Dipartimento Finanze del MEF, sezione fiscalità locale, sempre aggiornato.
Come si calcola l’acconto IMU di giugno 2026?
L’acconto è pari al 50% dell’IMU complessivamente dovuta per il 2025, da versare entro il 16 giugno 2026. Il calcolo definitivo sul 2026 si fa a dicembre con il saldo, quando tutte le delibere comunali sono pubblicate sul portale del MEF.
Quali agevolazioni IMU spettano ai pensionati?
I pensionati con sola prima casa non di lusso sono esenti. Chi vive in casa di riposo mantenendo la residenza nell’immobile spesso conserva l’esenzione, se il Comune la prevede. Per l’abitazione data in comodato a figli si applica la riduzione del 50% della base imponibile.
📌 Salva questo articolo o condividilo con un familiare prima del 16 giugno: un controllo in più sull’aliquota del tuo Comune può farti risparmiare diverse decine di euro all’anno.
Le informazioni pubblicate hanno scopo esclusivamente divulgativo. Per decisioni previdenziali o finanziarie personali, si consiglia di rivolgersi a un CAF, patronato o consulente abilitato.
Fonte ufficiale: MEF – Dipartimento delle Finanze, Portale della fiscalità locale; Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 738-783.
