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Flat Tax Pensionati Piccoli Comuni 2026: 7% per 9 Anni

flat tax pensionati piccoli comuni 2026

Flat tax pensionati piccoli comuni 2026: un’aliquota del 7% per nove anni sui redditi esteri di chi sceglie un borgo del Sud Italia. Il regime è già operativo dal 2019 e ora il Parlamento discute di abbassarlo al 4%, per attirare più pensionati e rilanciare i Comuni che si stanno spopolando. Ecco come funziona oggi e cosa potrebbe cambiare domani.

In Sintesi

  • Regime in vigore: flat tax al 7% per 9 anni sui redditi esteri dei pensionati che trasferiscono la residenza in piccoli Comuni del Sud (art. 24-ter TUIR).
  • Requisiti chiave: pensione estera, nessuna residenza fiscale in Italia negli ultimi 5 anni, trasferimento in un Comune con meno di 20.000 abitanti in 8 Regioni del Mezzogiorno.
  • Cosa si tassa: tutti i redditi prodotti all’estero (pensione, affitti, dividendi, plusvalenze) con un’unica imposta sostitutiva al 7%.
  • Novità in arrivo: proposta parlamentare per ridurre l’aliquota dal 7% al 4% e rilanciare i borghi a rischio spopolamento.
  • Come si aderisce: opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno del trasferimento.

Cos’è la flat tax pensionati piccoli comuni 2026

Si tratta di un regime fiscale agevolato introdotto dalla Legge di Bilancio 2019 e disciplinato dall’articolo 24-ter del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

L’idea di fondo è semplice: convincere chi ha lavorato all’estero e percepisce una pensione straniera a trasferirsi in un piccolo Comune del Sud Italia, in cambio di una tassazione molto leggera.

Chi aderisce paga un’imposta sostitutiva del 7% su tutti i redditi prodotti all’estero. Non solo la pensione, dunque, ma anche affitti di immobili posseduti fuori dall’Italia, dividendi su titoli esteri, interessi e plusvalenze finanziarie.

Il vantaggio dura 9 periodi d’imposta, ovvero quasi un decennio di tassazione ridotta rispetto alle aliquote IRPEF ordinarie, che possono arrivare al 43%.

Chi può accedere al regime agevolato

Non basta avere una pensione estera per ottenere il bonus. La norma fissa requisiti precisi e cumulativi:

  • Pensione di fonte estera: il richiedente deve essere titolare di un trattamento pensionistico erogato da un soggetto estero (pubblico o privato).
  • Residenza fiscale all’estero per almeno 5 anni: nei cinque periodi d’imposta precedenti al trasferimento, il pensionato non deve essere stato residente fiscalmente in Italia.
  • Paese di provenienza con accordo: serve un accordo di cooperazione amministrativa o una convenzione contro le doppie imposizioni con l’Italia. La gran parte dei Paesi UE ed extra-UE è inclusa.
  • Trasferimento effettivo della residenza: bisogna iscriversi all’anagrafe di un Comune ammesso e abitarvi realmente.

Il regime è aperto sia a cittadini italiani rientrati sia a cittadini stranieri che scelgono l’Italia come Paese di pensionamento.

Quali sono i piccoli comuni del Sud ammessi nel 2026

Il beneficio si applica solo se il pensionato si stabilisce in un Comune con meno di 20.000 abitanti, situato in una di queste otto Regioni del Mezzogiorno:

  • Sicilia
  • Calabria
  • Sardegna
  • Campania
  • Basilicata
  • Abruzzo
  • Molise
  • Puglia

Sono ammessi anche i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti colpiti dai sismi del Centro Italia del 2016 e 2017.

Stiamo parlando di centinaia di borghi, molti dei quali oggi alle prese con un grave spopolamento: il regime nasce proprio per riportare residenti, consumi e tasse locali in queste aree.

Quali redditi sono tassati con la flat tax al 7%

L’aliquota agevolata si applica a tutti i redditi di fonte estera, di qualunque categoria. Non occorre scegliere voce per voce: l’opzione vale come “pacchetto unico”. Sono inclusi:

  • Pensioni private e pubbliche estere
  • Redditi da lavoro autonomo o d’impresa prodotti all’estero
  • Canoni di locazione di immobili posseduti fuori dall’Italia
  • Dividendi, interessi e cedole su strumenti finanziari esteri
  • Plusvalenze derivanti dalla vendita di partecipazioni estere

I redditi prodotti in Italia (un eventuale affitto di una casa italiana, ad esempio) restano invece tassati con le regole ordinarie IRPEF.

Il pensionato che aderisce al regime è inoltre esonerato dal monitoraggio fiscale (quadro RW) e dal pagamento di IVIE e IVAFE sugli investimenti e immobili esteri: un vantaggio amministrativo enorme, che evita pile di moduli e documentazione.

Come si fa domanda: la procedura passo per passo

L’opzione per il regime agevolato si esercita direttamente in dichiarazione dei redditi. Ecco i passaggi tipici:

  1. Trasferimento della residenza in uno dei Comuni ammessi, con iscrizione all’anagrafe.
  2. Compilazione del modello Redditi PF relativo al primo anno di residenza in Italia, indicando lo Stato estero di ultima residenza e gli estremi del regime.
  3. Versamento dell’imposta sostitutiva del 7% in unica soluzione entro il termine del saldo imposte (di norma 30 giugno).
  4. Conservazione della documentazione che dimostri la residenza estera nei 5 anni precedenti (certificati, contratti, dichiarazioni dei redditi estere).

L’opzione si rinnova automaticamente di anno in anno, salvo revoca, fino al raggiungimento dei nove periodi d’imposta.

Tutte le regole operative sono chiarite dall’Agenzia delle Entrate nella sezione dedicata al regime agevolato per pensionati esteri.

La proposta in Parlamento: aliquota dal 7% al 4%

Il regime, in sette anni di vita, ha attirato un numero di pensionati inferiore alle attese: alcune migliaia, contro i numeri ben più consistenti di Portogallo e Grecia, che hanno regimi simili.

Per questo, in Parlamento sono state depositate proposte per ridurre l’aliquota dal 7% al 4%, allineandola alla concorrenza europea e rendendo l’Italia più attrattiva.

L’obiettivo dichiarato è duplice:

  • spingere il rientro dei tanti pensionati italiani residenti all’estero;
  • contrastare lo spopolamento dei borghi del Sud, dove anche poche centinaia di nuovi residenti fanno la differenza per scuole, negozi, presidi sanitari e gettito fiscale locale.

Al momento si tratta di una proposta in discussione: non c’è ancora una norma approvata. È bene non assumere decisioni di trasferimento basandosi sulla nuova aliquota finché non sarà legge.

Chi vuole muoversi adesso può comunque sfruttare il regime esistente al 7%, che resta uno dei più convenienti in Europa.

Conviene davvero? Un esempio concreto

Immaginiamo un pensionato con 40.000 euro annui di pensione estera che decide di trasferirsi in un piccolo Comune della Calabria.

  • Con la tassazione IRPEF ordinaria, pagherebbe circa 11.500-12.000 euro l’anno tra IRPEF e addizionali, con un’aliquota effettiva intorno al 29-30%.
  • Con la flat tax al 7%, l’imposta sostitutiva sarebbe di 2.800 euro l’anno.
  • Se passasse la proposta del 4%, l’imposta scenderebbe a 1.600 euro l’anno.

Il risparmio annuo, già con il regime attuale, è dell’ordine di 8.000-9.000 euro. Su nove anni, si parla di circa 75.000 euro di tasse risparmiate.

A questo si aggiunge il minor costo della vita nei piccoli Comuni del Sud, dove affitti, utenze e spesa quotidiana sono spesso la metà rispetto alle grandi città del Nord o di altri Paesi europei.

Domande frequenti

Posso accedere al regime se sono cittadino italiano e ho lavorato in Germania?

Sì, a condizione che tu non sia stato residente fiscalmente in Italia negli ultimi 5 anni e che la tua pensione sia erogata da un ente tedesco.

La cittadinanza italiana non è un ostacolo: anzi, il regime è stato pensato anche per favorire il rientro dei nostri connazionali pensionati all’estero.

Cosa succede se cambio Comune dopo l’adesione?

Puoi trasferirti in un altro Comune ammesso (sempre sotto i 20.000 abitanti e in una delle Regioni del Sud previste) senza perdere l’agevolazione.

Se invece ti trasferisci in un Comune non ammesso o in una Regione esclusa, il beneficio decade dall’anno del trasferimento.

Devo dichiarare anche i conti correnti esteri?

No. Una delle semplificazioni più apprezzate del regime è proprio l’esonero dal quadro RW (monitoraggio fiscale) e dal pagamento di IVIE e IVAFE sugli immobili e investimenti esteri.

Questo elimina una mole notevole di adempimenti burocratici annuali.

Salva questo articolo o condividilo con un familiare o un amico pensionato che vive all’estero e sta valutando il rientro in Italia: potrebbe essere il punto di partenza per una scelta importante.

Le informazioni pubblicate hanno scopo esclusivamente divulgativo. Per decisioni previdenziali o finanziarie personali, si consiglia di rivolgersi a un CAF, patronato o consulente abilitato.

Fonte ufficiale: Agenzia delle Entrate — Regime agevolato per pensionati esteri (art. 24-ter TUIR).

Le informazioni pubblicate hanno scopo esclusivamente divulgativo. Per decisioni previdenziali o finanziarie personali, si consiglia di rivolgersi a un CAF, patronato o consulente abilitato.