Ultimo aggiornamento: 19 agosto 2026
Dal 31 ottobre 2026 il contributo del datore di lavoro al fondo pensione diventa portabile. Chi trasferisce la posizione individuale a un altro fondo pensione non perde più la quota aziendale. La regola vale per i lavoratori dipendenti iscritti a fondi negoziali. Il trasferimento resta gratuito e senza penalità, come previsto dal D.Lgs. 252/2005.
La portabilità del contributo datoriale del fondo pensione è una delle novità più concrete degli ultimi anni per la previdenza integrativa. Fino a oggi cambiare fondo significava, per molti lavoratori dipendenti, rinunciare al versamento del datore di lavoro. Dal 31 ottobre 2026 questo vincolo cade. Ecco cosa cambia davvero, chi è coinvolto e quanto pesa la quota aziendale.
- La portabilità del contributo datoriale parte dal 31 ottobre 2026.
- Riguarda i lavoratori dipendenti iscritti alla previdenza complementare.
- Il trasferimento della posizione è gratuito dopo due anni di iscrizione.
- La quota aziendale è indicata nella comunicazione periodica del fondo.
- Tutti i dettagli, le regole COVIP e la procedura nelle sezioni seguenti.
Cos’è la portabilità del contributo datoriale del fondo pensione?
La portabilità del contributo datoriale è il diritto di mantenere il versamento del datore di lavoro anche quando si sposta la propria posizione da un fondo pensione a un altro.
Serve un passo indietro. Nella previdenza complementare italiana il lavoratore dipendente alimenta la posizione con tre flussi distinti:
- TFR: il trattamento di fine rapporto maturando, conferito al fondo.
- Contributo del lavoratore: una quota della retribuzione, versata volontariamente.
- Contributo del datore di lavoro: la quota aziendale prevista dal contratto collettivo.
Il terzo flusso è quello decisivo. Il contratto collettivo lo riconosce solo a chi versa in un fondo negoziale di categoria, cioè il fondo chiuso previsto dal contratto stesso.
Esempi noti sono Cometa per i metalmeccanici, Fonchim per la chimica, Laborfonds in Trentino-Alto Adige.
Finora la conseguenza era netta. Chi trasferiva la posizione a un fondo aperto o a un PIP perdeva il contributo aziendale. Restavano TFR e versamento personale, ma la quota del datore si fermava.
Il Decreto Legislativo n. 252/2005, norma madre della previdenza complementare, all’articolo 14 sancisce il diritto al trasferimento della posizione individuale. La novità del 2026 completa quel diritto: il trasferimento non costa più la quota aziendale.
Capito il principio, resta da chiarire a chi si applica concretamente.
Chi ha diritto alla portabilità del contributo datoriale?
La misura riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti a una forma di previdenza complementare che riceve un contributo dal datore di lavoro.
I requisiti di base sono quattro:
- Rapporto di lavoro dipendente in corso.
- Contratto collettivo applicato che prevede il contributo datoriale.
- Iscrizione attiva a una forma pensionistica complementare.
- Almeno due anni di iscrizione, per il trasferimento volontario gratuito.
Il vincolo dei due anni non è nuovo. Lo fissa l’articolo 14 del D.Lgs. 252/2005: il trasferimento volontario ad altra forma pensionistica è possibile dopo due anni dall’adesione.
Prima di quel termine il trasferimento è ammesso solo per cause specifiche, come la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo.
| Situazione del lavoratore | Trasferimento possibile | Contributo datoriale |
|---|---|---|
| Iscritto da meno di 2 anni, rapporto invariato | No (salvo casi specifici) | Resta sul fondo attuale |
| Iscritto da oltre 2 anni, rapporto invariato | Sì, volontario e gratuito | Portabile dal 31 ottobre 2026 |
| Cambio di azienda o di contratto collettivo | Sì, per perdita dei requisiti | Segue il nuovo contratto applicato |
| Lavoratore autonomo o libero professionista | Sì, dopo 2 anni | Non previsto (nessun datore) |
| Pensionato con posizione non riscattata | Sì, secondo regolamento del fondo | Cessato con il rapporto di lavoro |
Un chiarimento utile per chi ha tra i 50 e i 65 anni. Molti lavoratori di questa fascia hanno un fondo negoziale aperto vent’anni fa e mai più toccato.
La posizione c’è, i versamenti pure, ma la scelta del comparto di investimento risale all’adesione. La portabilità apre una possibilità prima chiusa: valutare alternative senza rinunciare alla quota aziendale.
Resta da capire quanto pesa davvero quella quota.
Quanto vale il contributo del datore di lavoro?
Non esiste un importo unico. La percentuale è fissata dal contratto collettivo nazionale di categoria e varia sensibilmente da settore a settore.
La COVIP, autorità di vigilanza sui fondi pensione, rileva ogni anno le aliquote contrattuali. Nei fondi negoziali il contributo del datore si colloca in genere tra l’1% e il 2% della retribuzione utile, con punte superiori in alcuni comparti.
| Voce | Base di calcolo | Chi la versa | Ordine di grandezza |
|---|---|---|---|
| Contributo lavoratore | Retribuzione utile TFR | Dipendente | 1% – 2% circa |
| Contributo datore | Retribuzione utile TFR | Azienda | 1% – 2% circa |
| TFR maturando | Retribuzione lorda annua | Azienda | 6,91% circa |
| Versamento volontario extra | Libero | Dipendente | A scelta dell’iscritto |
Le percentuali indicate sono ordini di grandezza contrattuali. L’aliquota esatta è quella scritta nel CCNL applicato e nella nota informativa del fondo.
Esempio di calcolo. Un impiegato con retribuzione utile di 24.000 euro l’anno e contributo datoriale all’1,2% riceve 288 euro annui dall’azienda.
Su dieci anni di lavoro residuo la quota aziendale versata supera i 2.800 euro, senza contare i rendimenti. È esattamente la cifra che, fino a oggi, si perdeva cambiando fondo.
Il quadro sui numeri è chiaro. Vediamo ora come si controlla la propria posizione e come si trasferisce.
Come verificare la quota datoriale e trasferire il fondo pensione?
La verifica precede sempre la decisione. Ogni fondo pensione invia agli iscritti una comunicazione periodica annuale, obbligatoria per le regole COVIP.
Quel documento riepiloga tutti i versamenti dell’anno divisi per fonte: TFR, quota lavoratore e contributo datoriale.
La procedura, passo per passo:
- Recupera la comunicazione periodica del fondo, ricevuta via email o disponibile nell’area riservata del sito.
- Individua la sezione dei contributi e leggi la riga “contributo datore di lavoro”, separata da TFR e quota lavoratore.
- Controlla la data della prima adesione, per verificare di aver superato i due anni richiesti dal D.Lgs. 252/2005.
- Confronta costi e rendimenti storici del fondo attuale con altri comparti, usando il Comparatore dei costi pubblicato da COVIP.
- Scarica il modulo di trasferimento dal sito del fondo di destinazione, non da quello di partenza.
- Compila il modulo indicando i dati del fondo di provenienza e la posizione da trasferire.
- Invia il modulo al fondo di destinazione, che avvia la procedura con il fondo cedente entro i termini di regolamento.
I documenti che in genere servono:
- Documento di identità in corso di validità.
- Codice fiscale.
- Ultima comunicazione periodica del fondo di provenienza.
- Dati del datore di lavoro e del CCNL applicato.
- Coordinate della posizione individuale da trasferire.
Due avvertenze importanti. Il trasferimento non è una liquidazione: il capitale si sposta da un fondo all’altro senza tassazione e senza interrompere l’anzianità di iscrizione, che resta valida ai fini fiscali.
La scelta del comparto di investimento va invece rifatta sul nuovo fondo, perché non si trasferisce automaticamente.
Chi si avvicina alla pensione trova un quadro più ampio nella nostra guida alla previdenza complementare, mentre chi sta valutando i tempi di uscita può leggere l’approfondimento sulla pensione anticipata 2026.
Domande frequenti sulla portabilità del contributo datoriale
Quando sarà possibile trasferire il contributo datoriale al fondo pensione?
Dal 31 ottobre 2026. Da quella data il contributo del datore di lavoro segue il lavoratore anche in caso di trasferimento a un altro fondo pensione. Prima valgono le regole attuali.
Cos’è esattamente il contributo datoriale nei fondi pensione?
È la quota che l’azienda versa al fondo pensione del dipendente, prevista dal contratto collettivo. Si aggiunge al TFR e al contributo del lavoratore. In genere vale tra l’1% e il 2% della retribuzione utile.
Si perde l’anzianità di iscrizione cambiando fondo pensione?
No. L’anzianità maturata si conserva integralmente nel trasferimento, come previsto dal D.Lgs. 252/2005. Conta ai fini fiscali e per l’accesso alle prestazioni. Il trasferimento non è tassato.
Il trasferimento del fondo pensione ha dei costi?
No, dopo due anni di iscrizione il trasferimento volontario è gratuito. Prima dei due anni è ammesso solo per perdita dei requisiti di partecipazione. Le condizioni esatte sono nella nota informativa del fondo.
Cosa fare adesso, in vista del 31 ottobre 2026
Non serve correre. La data del 31 ottobre 2026 segna l’avvio del nuovo regime, non una scadenza per presentare domande.
Le cose utili da fare nel frattempo sono poche e concrete:
- Recuperare le credenziali dell’area riservata del proprio fondo pensione.
- Leggere l’ultima comunicazione periodica e individuare la quota datoriale.
- Verificare il comparto di investimento scelto all’adesione.
- Attendere le indicazioni operative di COVIP e dei singoli fondi.
Le regole attuative di dettaglio saranno definite dalla normativa secondaria e dai regolamenti dei fondi.
Fino ad allora, ogni valutazione sulla convenienza di un trasferimento dipende dalla posizione individuale, dall’età e dagli anni che mancano alla pensione.
Salva questo articolo o condividilo con chi ne ha bisogno. Per una valutazione sulla propria posizione previdenziale è opportuno rivolgersi a un patronato, a un CAF o al servizio assistenza del proprio fondo pensione.
Fonte: Elaborazione interna su normativa vigente — COVIP — Commissione di vigilanza sui fondi pensione e Gazzetta Ufficiale | Ultimo aggiornamento: 19 agosto 2026
Articolo verificato dalla redazione di bonusepensioneoggi.it
