Ultimo aggiornamento: 5 novembre 2026
Nel fondo pensione la scelta tra rendita o capitale spetta all’iscritto alla pensione: il capitale arriva fino al 50% del montante, il resto in rendita, cioè assegno periodico (D.Lgs. 252/2005, art. 11). Dal 31 ottobre 2026 gli Esempi COVIP prevedono anche l’erogazione frazionata. Il dettaglio dipende dal fondo.
Alla pensione chi ha aderito a una forma di previdenza complementare affronta una scelta decisiva sul fondo pensione: rendita o capitale? Incassare tutto subito non è sempre possibile. La COVIP, l’autorità che vigila sui fondi pensione, ha appena aggiornato la documentazione su questo punto. Ecco opzioni, limiti di legge e tassazione.
- La prestazione del fondo pensione può essere in rendita o in capitale.
- Il capitale non può superare il 50% del montante finale (D.Lgs. 252/2005).
- La COVIP ha aggiornato gli Esempi di Nota informativa il 26 ottobre 2026.
- L’erogazione frazionata del montante si applica dal 31 ottobre 2026.
- L’imposta sostitutiva va dal 15% al 9%, in base agli anni di partecipazione.
Fondo pensione, rendita o capitale: quali sono le opzioni?
Il montante è la somma accumulata nel fondo: contributi versati, più i rendimenti, meno i costi. Alla pensione il montante diventa una prestazione pensionistica. La disciplina è nel Decreto Legislativo n. 252/2005, art. 11.
La regola base è chiara. La prestazione è erogata in forma di rendita. Una quota può essere riscossa in capitale, entro il limite del 50% del montante finale.
Con la comunicazione del 26 ottobre 2026 la COVIP ha aggiornato gli Esempi di supplemento alla Nota informativa sulle prestazioni. L’obiettivo è includere l’erogazione frazionata del montante accumulato. L’applicazione decorre dal 31 ottobre 2026 (COVIP).
Il 28 ottobre 2026 la COVIP ha pubblicato alcune modifiche successive agli stessi Esempi. Ogni forma pensionistica li adatta al proprio caso, quindi le modalità concrete variano da fondo a fondo (COVIP).
Ecco le quattro opzioni a confronto.
| Opzione | Cosa si riceve | Limite o condizione | Punto da verificare |
|---|---|---|---|
| Rendita | Assegno periodico, anche per tutta la vita | Può riguardare l’intero montante | Coefficiente di conversione e reversibilità |
| Capitale | Somma in un’unica soluzione | Fino al 50% del montante finale | Eccezioni previste dalla legge |
| Mista | Quota in capitale e resto in rendita | Capitale entro il 50% | Come dividere le due quote |
| Erogazione frazionata | Montante accumulato pagato a rate | Regole nel supplemento del fondo, dal 31/10/2026 | Durata, periodicità e rapporto con il limite del 50% |
La rendita è erogata da una compagnia di assicurazione convenzionata con il fondo. Il fondo indica le tipologie disponibili nella propria documentazione. Vediamo ora chi può accedere alla prestazione.
Chi ha diritto alla prestazione del fondo pensione?
Il diritto nasce con i requisiti di accesso alla pensione nel regime obbligatorio. Serve inoltre una partecipazione minima alle forme complementari (D.Lgs. 252/2005, art. 11).
- Maturare i requisiti per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio.
- Avere almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari.
- Essere iscritti a un fondo negoziale, a un fondo aperto o a un piano individuale pensionistico (PIP).
Non tutti hanno gli stessi margini di scelta. Il limite del 50% in capitale non vale per tutti.
| Situazione | Opzioni previste | Riferimento |
|---|---|---|
| Iscrizione successiva al 28 aprile 1993 | Rendita, capitale fino al 50% del montante | D.Lgs. 252/2005, art. 11 |
| Iscrizione a una forma complementare già al 28 aprile 1993 | Possibile percepire l’intero montante in capitale | Norme transitorie del D.Lgs. 252/2005 |
| Rendita inferiore al 50% dell’assegno sociale | Possibile percepire l’intero importo in capitale | D.Lgs. 252/2005, art. 11 |
| Prestazioni anticipate, riscatti, anticipazioni | Regole diverse, non trattate in questo articolo | Regolamento del fondo e D.Lgs. 252/2005 |
La soglia dell’assegno sociale si calcola sulla rendita ottenuta convertendo almeno il 70% del montante finale. Il fondo comunica il calcolo al momento della richiesta. Passiamo ora ai numeri e alla tassazione.
Rendita o capitale: quanto si incassa e con quale tassazione?
Il capitale massimo è la metà del montante finale. Il resto resta in rendita (D.Lgs. 252/2005, art. 11).
La prestazione è soggetta a imposta sostitutiva. L’aliquota base è del 15%. Si riduce di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo. Il minimo è il 9% (D.Lgs. 252/2005, art. 11, comma 6).
| Anni di partecipazione | Anni oltre il 15° | Riduzione | Aliquota |
|---|---|---|---|
| 15 o meno | 0 | 0 punti | 15% |
| 20 | 5 | 1,5 punti | 13,5% |
| 25 | 10 | 3 punti | 12% |
| 30 | 15 | 4,5 punti | 10,5% |
| 35 o più | 20 | 6 punti | 9% |
Le norme fiscali sul tema sono riordinate dal Decreto Legislativo n. 117/2026, con effetto dal 1° gennaio 2027. Alle richieste presentate oggi si applica la disciplina vigente. Il fondo comunica l’aliquota applicata.
Esempio di calcolo. Un iscritto ha un montante finale di 100.000 euro e 25 anni di partecipazione.
| Voce | Calcolo | Importo |
|---|---|---|
| Montante finale | Dato di partenza | 100.000 euro |
| Capitale massimo | 50% del montante | 50.000 euro |
| Imposta sostitutiva | 12% di 50.000 euro | 6.000 euro |
| Netto in capitale | 50.000 − 6.000 euro | 44.000 euro |
| Resto da convertire in rendita | Altro 50% del montante | 50.000 euro |
L’esempio è semplificato: considera come imponibile l’intera somma. L’imponibile effettivo esclude i rendimenti già tassati.
Sulla rendita non esiste una cifra standard. Dipende dal coefficiente di conversione, dall’età e dalle opzioni scelte, come la reversibilità. Il fondo la comunica prima della scelta. Vediamo come si presenta la richiesta.
Come fare domanda per la prestazione del fondo pensione?
- Verificare i requisiti di accesso alla pensione nel regime obbligatorio, anche con l’estratto conto sul sito INPS.
- Controllare gli anni di partecipazione al fondo nella comunicazione periodica o nell’area riservata.
- Leggere il supplemento alla Nota informativa sulle prestazioni, aggiornato dal fondo.
- Richiedere al fondo la simulazione della rendita e l’indicazione dell’aliquota fiscale.
- Scegliere la forma di erogazione tra rendita, capitale, soluzione mista o erogazione frazionata, se prevista.
- Compilare il modulo di richiesta di prestazione fornito dal fondo e consegnarlo secondo le sue istruzioni.
- Conservare la conferma della richiesta e controllare l’accredito nei tempi indicati dal fondo.
Documenti di norma richiesti dal fondo:
- Documento di identità e codice fiscale.
- Modulo di richiesta della prestazione.
- Attestazione dei requisiti pensionistici, se richiesta.
- Coordinate bancarie (IBAN) per l’accredito.
- Eventuale documentazione sull’iscrizione prima del 28 aprile 1993.
L’elenco può cambiare da fondo a fondo. Il regolamento del fondo riporta quello aggiornato.
Domande frequenti su fondo pensione, rendita o capitale
Fondo pensione: meglio rendita o capitale?
Non esiste una scelta valida per tutti: contano età, esigenze di liquidità e importo della rendita. La legge fissa il tetto del 50% in capitale (D.Lgs. 252/2005, art. 11). Il fondo fornisce la simulazione della rendita.
Quanto si può avere di rendita con 100.000 euro nel fondo pensione?
Non esiste una cifra fissa: dipende dal coefficiente di conversione, dall’età e dalle opzioni scelte, come la reversibilità. L’importo è indicato dalla compagnia convenzionata con il fondo al momento della richiesta.
Si può prendere tutto il fondo pensione in capitale?
Di regola no: il capitale arriva fino al 50% del montante (D.Lgs. 252/2005, art. 11). Fanno eccezione gli iscritti entro il 28 aprile 1993 e chi ottiene una rendita inferiore al 50% dell’assegno sociale.
Quali sono gli svantaggi di un fondo pensione?
I limiti principali sono la liquidità ridotta, i costi di gestione e il rischio di mercato nelle linee azionarie. Alla pensione, inoltre, non tutto può essere incassato in capitale. Costi e rendimenti sono pubblicati dalla COVIP.
Quando si può ritirare il fondo pensione?
Alla pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio, con almeno 5 anni di partecipazione al fondo (D.Lgs. 252/2005, art. 11). Prestazioni anticipate, riscatti e anticipazioni seguono regole diverse, definite dal fondo.
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Fonte: Elaborazione interna su normativa vigente — COVIP, Aggiornamento degli Esempi di supplemento alla Nota informativa (26/10/2026), COVIP, Nuovi Esempi di supplemento (28/10/2026) e D.Lgs. 252/2005 su Normattiva | Ultimo aggiornamento: 5 novembre 2026
Articolo verificato dalla redazione di bonusepensioneoggi.it
