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Pensione all’estero 2026: IRPEF e addizionali, quando si pagano

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Vivi all’estero e percepisci una pensione INPS? Attenzione: anche con residenza in Lussemburgo, Spagna o Portogallo, sulla pensione all’estero IRPEF addizionali 2026 l’Italia può continuare a trattenere imposte. La regola sembra paradossale, ma è chiarita nero su bianco dall’Agenzia delle Entrate.

Le pensioni INPS erogate a residenti all’estero sono soggette ad IRPEF e addizionali regionali e comunali in Italia, salvo che una convenzione contro le doppie imposizioni preveda la tassazione esclusiva nello Stato di residenza. Per ottenere l’esenzione il pensionato deve presentare all’INPS il modulo EP-I/1.

In sintesi

  • Regola generale: la pensione INPS pagata a chi vive all’estero resta tassabile in Italia con IRPEF e addizionali.
  • Addizionali: regionale e comunale si applicano in base all’ultimo domicilio fiscale italiano del pensionato.
  • Esenzione possibile: solo se una convenzione tra Italia e Paese di residenza assegna la tassazione esclusiva all’estero.
  • Modulo da presentare: EP-I/1 (o EP-I/2 per la Germania), con certificato di residenza fiscale estero.
  • Paesi con flat tax di richiamo: Portogallo (NHR rivisto), Tunisia, Grecia al 7%.

Pensione all’estero, IRPEF e addizionali 2026: cosa dice la legge

Migliaia di pensionati italiani si sono trasferiti all’estero per il costo della vita più basso o per il clima. Lussemburgo, Spagna, Portogallo e Tunisia sono tra le mete più gettonate.

Quello che molti scoprono solo a posteriori è che la pensione INPS, anche se accreditata su un conto estero, può continuare a essere tassata in Italia.

Il principio è scolpito nell’articolo 23 del TUIR: i redditi prodotti in Italia da soggetti non residenti restano imponibili nel nostro Paese. Una pensione erogata dall’INPS è, per definizione, un reddito di fonte italiana. Quindi finisce nella rete del fisco italiano.

Sopra l’IRPEF si innestano le due addizionali:

  • Addizionale regionale: dipende dalla Regione di domicilio fiscale e oscilla tra l’1,23% e il 3,33%.
  • Addizionale comunale: decisa dal singolo Comune, può arrivare fino allo 0,9%.

La somma di queste voci può erodere il 3-4% della pensione lorda annua, anche per chi vive a migliaia di chilometri dall’ultimo indirizzo italiano.

Chi paga IRPEF e addizionali sulla pensione all’estero nel 2026

Le addizionali non sono un’imposta autonoma: si calcolano sull’imponibile IRPEF. Di conseguenza, ogni volta che la pensione resta tassata in Italia, scattano anche le addizionali.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito più volte che il riferimento territoriale è l’ultimo domicilio fiscale italiano del contribuente prima del trasferimento all’estero.

Se vivevi a Milano fino al giorno della partenza per il Lussemburgo, la Regione Lombardia e il Comune di Milano continueranno a “vederti” come contribuente per le addizionali sulla pensione.

Sono quindi tenuti a pagare:

  • I pensionati iscritti all’AIRE che non beneficiano di alcuna convenzione fiscale specifica.
  • I pensionati residenti in Paesi extra-UE senza convenzione, come alcuni Stati africani o asiatici.
  • I pensionati che hanno presentato la domanda di esenzione con errori formali o documenti incompleti.

Sono invece esenti coloro che dimostrano di rientrare in una convenzione che attribuisce la tassazione esclusiva al Paese di residenza.

Quando scatta l’esenzione: le convenzioni contro le doppie imposizioni

L’Italia ha firmato oltre 100 convenzioni bilaterali per evitare la doppia tassazione. Non tutte funzionano allo stesso modo.

Per le pensioni private (lavoratori dipendenti e autonomi del settore privato), le regole più comuni sono due:

  • Tassazione esclusiva nello Stato di residenza: l’Italia rinuncia completamente a tassare. È il caso di Lussemburgo, Spagna, Portogallo, Tunisia e Marocco.
  • Tassazione concorrente con credito d’imposta: entrambi gli Stati possono tassare, ma il Paese di residenza riconosce un credito per l’imposta pagata in Italia.

Le pensioni pubbliche (per chi ha lavorato nella pubblica amministrazione) seguono regole diverse e restano quasi sempre tassate in Italia.

Importante: anche quando la convenzione esiste, l’esenzione non è automatica. L’INPS continua a trattenere IRPEF e addizionali finché il pensionato non presenta il modulo di richiesta con tutta la documentazione.

Chi non lo sa rischia di pagare le imposte italiane per anni, con la sola possibilità di chiederne il rimborso entro 48 mesi.

Come ottenere l’esenzione: procedura passo-passo

  1. Verifica l’esistenza della convenzione: consulta l’elenco aggiornato sul sito del Dipartimento delle Finanze.
  2. Richiedi il certificato di residenza fiscale alle autorità del Paese in cui vivi (in Lussemburgo lo rilascia l’Administration des Contributions Directes, in Spagna la Agencia Tributaria).
  3. Compila il modulo EP-I/1 per i Paesi che applicano la convenzione standard, oppure EP-I/2 per la Germania. I moduli sono disponibili sul portale INPS.
  4. Allega copia del documento d’identità e il certificato di residenza fiscale tradotto se richiesto.
  5. Invia tutto all’INPS tramite il servizio online dedicato o tramite il patronato di riferimento.
  6. Ripeti la procedura ogni anno: il certificato di residenza fiscale ha generalmente validità annuale e va rinnovato.

Se le ritenute sono state applicate in passato per errore, puoi chiedere il rimborso entro 48 mesi con istanza all’Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara, competente per i non residenti.

Casi particolari: Portogallo, Tunisia e flat tax meridionale

Alcuni Paesi offrono regimi fiscali agevolati per attirare i pensionati stranieri:

  • Portogallo: il regime NHR (Non-Habitual Resident) ha subito modifiche significative. Per i nuovi residenti dal 2024 non è più disponibile nella forma originale.
  • Tunisia: applica un’imposta forfettaria ridotta sui redditi pensionistici esteri, particolarmente vantaggiosa.
  • Grecia e Cipro: flat tax al 7% sui redditi esteri per nuovi pensionati residenti, durata 15 anni.

L’Italia, a sua volta, propone una flat tax al 7% per pensionati esteri che si trasferiscono in Comuni del Mezzogiorno con meno di 20.000 abitanti.

Una formula speculare che mira ad attrarre pensioni straniere in Calabria, Sicilia, Basilicata, Puglia, Molise, Sardegna e Campania.

Domande frequenti

I pensionati residenti all’estero pagano le addizionali IRPEF regionali e comunali?

Sì, salvo esenzione da convenzione. Le addizionali si calcolano sull’imponibile IRPEF: se la pensione resta tassata in Italia, scattano automaticamente regionale e comunale, calcolate sull’ultimo domicilio fiscale italiano del pensionato.

La pensione INPS pagata all’estero viene tassata in Italia o nel Paese di residenza?

Dipende dalla convenzione. Per Lussemburgo, Spagna, Portogallo e Tunisia la tassazione è esclusiva nel Paese di residenza, ma serve presentare il modulo EP-I/1 all’INPS con il certificato di residenza fiscale estero. Senza richiesta formale, l’INPS continua a trattenere.

Qual è l’adeguamento delle pensioni per i residenti all’estero nel 2026?

L’adeguamento ISTAT 2026 si applica anche alle pensioni pagate all’estero, secondo le stesse fasce di rivalutazione previste per i residenti in Italia. La perequazione è piena fino a 4 volte il minimo INPS e poi decrescente.

Salva questo articolo o condividilo con un familiare o amico che vive all’estero e riceve una pensione italiana: potrebbe scoprire di avere diritto a un rimborso delle imposte degli ultimi 4 anni.

Le informazioni pubblicate hanno scopo esclusivamente divulgativo. Per decisioni previdenziali o finanziarie personali, si consiglia di rivolgersi a un CAF, patronato o consulente abilitato.

Fonti ufficiali: Agenzia delle Entrate – Contribuenti non residenti, Dipartimento delle Finanze – Convenzioni contro le doppie imposizioni, INPS – Detrazioni d’imposta per titolari di pensione residenti all’estero.

Le informazioni pubblicate hanno scopo esclusivamente divulgativo. Per decisioni previdenziali o finanziarie personali, si consiglia di rivolgersi a un CAF, patronato o consulente abilitato.